Slowhand wroteAllora
Per quanto riguarda l'aspetto "catastrofe", francamente me ne infischio. Se gli uomini sono diventati la specie che può influire sul destino del pianeta (e questo è tutto da dimostrare), c'è un motivo assolutamente "naturale"; chi invoca l'estinzione non si rende conto che se a "dominare" fossero i leoni (o i topi, o i coccodrili, fate voi, di specie animali ne esistono milioni) il pianeta starebbe esattamente nelle stesse condizioni, anche se per cause / problemi diversi, e soprattutto i leoni (e i topi, etc. etc.) se ne strafregherebbero.
Ciò premesso, dopo aver rivolto ai supporters dell'estinzione l'invito a cominciare ad auto-estinguersi, passo al problema "giuridico", che mi è un po' più familiare.
L'altro giorno la Presidente della Corte Costituzionale ha parlato in modo abbastanza chiaro: la nostra Costituzione non prevede un "regime speciale" per tempi di emergenza. E' chiaro che le stringenti necessità di urgenza di determinati provvedimenti abbiano, per loro stessa natura, una corsia preferenziale; dato che però proprio la nostra Costituzione regola questa fattispecie in modo abbastanza chiaro (e stringente), è evidente che il criterio della "necessità" non può essere considerato prevalente rispetto alla Costituzione stessa. Ci sarebbe poi un aspetto "formale" mica da poco: l'articolo citato da Nico riporta, letteralmente, la necessità che a porre le eventuali limitazioni "per motivi di sanità o sicurezza" sia una LEGGE.
Il termine non è usato a caso: legiferare è -secondo la Costituzione- compito e prerogativa del Parlamento, ovvero della rappresentanza che i cittadini hanno scelto e delegato a questo compito. Qualsiasi libro di diritto inizia con un capitolo che chiarisce quali sono le "fonti", ovvero le norme che regolano quel settore, e gli enti competenti ad emanarle; e chiarisce poi quale sia la "gerarchia" di queste fonti, quale decisione / norma sia prevalente rispetto alle altre secondo il rango, e così via. La faccio breve: il solo organo che detenga il potere di limitare i diritti costituzionali dei cittadini per "motivi di sanità e sicurezza" è il Parlamento, e può farlo solo con una legge. Il Consiglio dei Ministri (non il Presidente del Consiglio...), in caso di necessità e urgenza (che certamente tutti a questa fattispecie riconoscono) può emettere decreti (i cd. "decreti legge") che hanno, provvisoriamente, forza di legge; che però devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza ex tunc (ovvero, dal giorno dell'emissione: in altre parole, se non vengono convertiti, è come se non avessero mai avuto valore legale).
Il Decreto del Presidente del Consiglio è addirittura di rango inferiore, avendo natura di atto amministrativo.
Ora, è chiaro che si tratta di procedure formali, e, con il consenso tacito del Parlamento, dell'opinione pubblica, del Presidente della Repubblica (che della Costituzione è garante...) si potrebbe pensare di fare finta di niente, in nome di un interesse superiore; ma, come ricorda appunto la Presidente della Corte Costituzionale, questo "fare finta di niente" non è un procedimento accettabile, e crea un precedente pericoloso. Aggiungo che in nessun altro paese la prassi costituzionale è stata violata; in Francia, in Germania, non parliamo della Gran Bretagna, ma perfino in Cina (!!!), ogni decisione è stata presa nel pieno rispetto delle procedure previste.
Da noi si continua a intervenire con decreti amministrativi (!!!) su una materia che la Costituzione riserva specificamente alla legge. Sarà il caso di farla finita?
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) è un atto del potere esecutivo (Governo), non del potere legislativo (Parlamento). Quindi non deve essere presentato al Parlamento, ma registrato alla Corte dei Conti. Non è un atto di legge, ma una regolamentazione ministeriale. Fra le materie tipicamente oggetto vi è la predisposizione di un regolamento sanitario (è un tipico esempio sui libri di Diritto Pubblico). Ne consegue che il Presidente Conte non si sta affatto sostituendo al Parlamento (potere legislativo), ma sta svolgendo il suo compito (p. esecutivo).
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