Canemitzo
Il nostro Piada Kid ha a libretto una marea di misure di pneumatici. La moto é una C5. Tutte le C5 prima della sua sono fortemente limitate in tal senso.
La domanda é: visto che le moto sono uguali, c'é modo di estendere la Piada prescrizione a tutto il parco circolante? non era uscita da poco una legge in tal senso?
Canemitzo
Ocio, non scrivete tutti assieme che non riesco a seguirvi 😉
Dueruote
No. Non c'è modo salvo avendo un "nulla osta" da Royal Enfield e poi aggiornando il libretto, quindi lascia stare. La casa madre non si impegnerà a fare un documento formale per qualche moto e l'importatore che ha venduto la tua ha lasciato le Royal Enfield. Non ho nemmeno idea se il "nulla osta" dovrebbe fartelo il nuovo oppure il vecchio importatore. Probabilmente quest'ultimo, visto che è il responsabile dell'omologazione della tua moto.
serpico
Perché no... in teoria aggiornando la carta di circolazione non si può?
Sono spese. .ma se uno li vuole fare...
Dueruote
serpico wrotePerché no... in teoria aggiornando la carta di circolazione non si può?
Sono spese. .ma se uno li vuole fare...
Si. Puoi. Puoi farlo omologando tu la moto, ma ti costerebbe quanto comprare una Royal nuova fiammante. L'unico mezzo economico è tramite il "nulla osta". Ho passato questa situazione diverse volte in passato e non è facile che le case lo rilascino. Fanno tutte orecchie da mercante. Mi è capitato almeno con una Honda e con una Suzuki di chiederlo.
Se qualcuno vuole spendere qualche migliaio d'Euro, posso chiedere alla Custombike di Mogligliana (FC). Si tratta di uno dei più famosi customizzatori nel mondo intero e risulta abilitato come costruttore, quindi potete dargli la vostra moto e lui ve la rende come esemplare unico omologato (chiaramente deve essere veramente omologabile, ma le gomme non sono un problema in tal senso).
serpico
Non c'è più bisogno del nulla osta.. almeno la legge nuova credo avesse evitato sto balzello burocratico
Dueruote
Butto un occhio, ma mi pare strano.
serpico
Sapevo che bastava una dichiarazione del gommista. ..
Comunque essendo presenti negli stessi anni oer gli stessi modelli moto con misure riportate a libretto diverse in base alla voglia di scrivere dell'impiegato..immagino che sia comunque più semplice aggiornare la carta di circolazione con le misure previste per il modello e non trascritte. Non stiamo parlando di mettere della 170/17 ma di aggiornare il libretto con le misure previste per la moto e non trascritte..
AndreaZ
Ho messo i 19 perche autorizzati a libretto.. Mi chiedo se usano criteri di sicurezza o di business per determinare quel che ei può montare o meno
Canemitzo
serpico wroteSapevo che bastava una dichiarazione del gommista. ..
Comunque essendo presenti negli stessi anni oer gli stessi modelli moto con misure riportate a libretto diverse in base alla voglia di scrivere dell'impiegato..immagino che sia comunque più semplice aggiornare la carta di circolazione con le misure previste per il modello e non trascritte. Non stiamo parlando di mettere della 170/17 ma di aggiornare il libretto con le misure previste per la moto e non trascritte..
Quoto.
In teoria se sulle nuove C5 é riportata sul libretto la misura 120, mentre sulle altre solo 110, é possibile montarle con una semplice dichiarazione del gommista .
Chi ha tempo di mandare una mail a Nik Pneumatici, per avere una conferma?
Dueruote
Spero abbiate ragione, ma dubito che un gommista si prenda questa responsabilità.
Secguendo la stessa logica, siccome io ho le misure in pollici in codice "S" e le misure metriche in codice "H" e "V", potrei chiedergli di firmare per mettere le metriche in codice "S".
Alla revisione tiri fuori il foglio ?
Boh... mi sembra molto facilone per quest'Italia burocraticizzata.
Canemitzo
Dueruote wroteSpero abbiate ragione, ma dubito che un gommista si prenda questa responsabilità.
Secguendo la stessa logica, siccome io ho le misure in pollici in codice "S" e le misure metriche in codice "H" e "V", potrei chiedergli di firmare per mettere le metriche in codice "S".
Alla revisione tiri fuori il foglio ?
Boh... mi sembra molto facilone per quest'Italia burocraticizzata.
Adesso dovrebbe essere cosí, se abbiamo capito bene.
Il gommista certifica che il montaggio é avvenuto senza compromettere assetto e sicurezza, ma puó farlo solo se nello stesso modello, vi sono allestimenti che montano misure diverse.
PiadaKid
Il gommista deve fare la dichiarazione, ma in motorizzazione ci dovete andare comunque a fare la prova e successiva trascrizione a libretto.
In pratica si salta il passaggio del nulla osta
Canemitzo
PiadaKid wroteIl gommista deve fare la dichiarazione, ma in motorizzazione ci dovete andare comunque a fare la prova e successiva trascrizione a libretto.
In pratica si salta il passaggio del nulla osta
E sai in che consiste la prova? ad esempio montando un diverso codice di velocità o misura?
PiadaKid
La nuova misura deve stare dentro a certi parametri in piu' o in meno di grandezza e rotolamento consentiti partendo dalla misura di base.
Credo che esistono delle tabelle, una volta per le auto era + o - il 4% della misura di rotolamento.
Non e' che si puo' mettere quello che si vuole.
Credo che la cosa migliore sia sentire con un gommista in gamba.
In motorizzazione guardano se la gomma e ruota sono della misura dichiarata e che ovviamente non tocchino nei parafanghi ecc...
Io cambiai misure nell'auto una decina d'anni fa, ma all'epoca dovetti scrivere in Alfa Romeo per farmi dare il Nulla Osta.
Slowhand
Stavo cercando di capirci qualcosa.
Il decreto è del 2013, ma dopo una serie di rinvii è entrato in vigore alla fine del 2015.
Da una prima lettura rapida, mi sembra che possano essere montate gomme differenti "già omologate". Ovvero: da quando il decreto è in vigore si possono vendere SOLO ruote omologate. Per tutte le ruote è richiesta l‘omologazione europea UN/ECE n° 124 o l’omologazione italiana, secondo quanto stabilito dal D.M. n° 20. Potranno essere vendute e installate solo le ruote certificate con queste due omologazioni. Le ruote omologate UN/ECE n° 124 dovranno necessariamente avere le stesse dimensioni di quelle previste a libretto dal costruttore di primo impianto, mentre le ruote omologate secondo la nuova normativa italiana potranno essere montate in dimensioni diverse da quelle previste a libretto.
Non essendo retroattivo, il decreto non è applicabile e non è previsto alcun obbligo in merito a tutte le ruote delle dimensioni previste originariamente a libretto ed acquistate/installate prima del 01/01/2015.
Le caratteristiche che i sistemi ruota devono avere e le procedure per la verifica della loro idoneità ai fini dell'omologazione sono elencati nell'Allegato C del decreto, secondo cui i sistemi ruote devono:
“1.1 essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (Direttive e regolamenti CE ed UN/ECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada);
1.2 soddisfare l'equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo. Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ±2% della circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre l'1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del veicolo;
1.3 avere una larghezza degli pneumatici non superiore del 10% rispetto alla massima larghezza degli pneumatici previsti in origine;
1.4 soddisfare, in particolare, l'allegato 10 del Regolamento n. 124 UN/ECE;
1.5 rispettare quanto previsto dagli standard tecnici vigenti (CUNA o ETRTO) in termini di accoppiamento ruota-pneumatico.”
E' comunque necessaria la modifica del libretto:
"Aggiornamento della carta di circolazione
1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a
seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di
circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le
modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede
all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui
l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle
misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del
veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del
veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore,
rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al
certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180,
comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni."
Canemitzo
In pratica vige la solita rinomatissima legge del Menga...
PiadaKid
E' chiaro :thanks:
PiadaKid
Canemitzo wroteIn pratica vige la solita rinomatissima legge del Menga...
Perché? Ci sono parametri specifici, basta rispettarli con il nuovo sistema ruota, avere la dichiarazione dell'installatore e fare la prova in motorizzazione.
Prima se non avevi il N.O. non potevi fare niente
Canemitzo
PiadaKid wroteCanemitzo wroteIn pratica vige la solita rinomatissima legge del Menga...
Perché? Ci sono parametri specifici, basta rispettarli con il nuovo sistema ruota, avere la dichiarazione dell'installatore e fare la prova in motorizzazione.
Prima se non avevi il N.O. non potevi fare niente
Ragazzi, sono particolarmente tordo. Questa legge ci permette di cambiare codice di velocità, a parità di misura?